Al fine di incentivare i lavori di ristrutturazione edilizia, incrementando in tal modo gli interventi di rinnovamento delle abitazioni, fin dal 1998 sono in vigore, in Italia, alcuni sconti fiscali sui “recuperi” dei patrimoni immobiliari.
Attenzione però: per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012) al 30 giugno 2013, spetta una detrazione Irpef del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, non più quindi il 36% di detrazione dell’imposta Irpef come lo è stato fino al giugno scorso.Stessa percentuale per le opere di riqualificazione energetica degli edifici realizzate nel primo semestre del prossimo anno.
Con le varie leggi finanziarie passate e’ anche stata prorogata definivamente l’iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili residenziali.
RIEPILOGO PRINCIPI GENERALI DEL “BONUS RISTRUTTURAZIONI”: Le detrazioni si possono applicare ai lavori effettuati in case di abitazione e nelle parti comuni degli edifici residenziali nel corso dell’anno. Questo per ogni singolo immobile sul quale si siano effettuati lavori di manutenzione o di ristrutturazione, nel limite massimo di 48.000 euro gia’ detto. Nel caso in cui nei lavori sia coinvolta una pertinenza, anche accatastata separatamente, spetta un unico limite massimo di spesa di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione, come specificato dall’Agenzia delle entrate con varie risoluzioni (n.124 del 4/6/07 e n.181 del 29/4/08) Naturalmente, se all’inizio dei lavori l’unita’ immobiliare e’ una sola ed alla fine dei lavori fossero diventate due, fa fede il numero originario. Ogni anno, per dieci (cinque o tre, a seconda dei casi) anni, il contribuente detrarra’ la quota di spesa relativa, nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione. Cio’ significa che se la spesa annua detraibile risulta superiore all’Irpef che deve essere pagata, la detrazione sara’ solo pari all’Irpef ed il resto della cifra andra’ perso, non essendo recuperabile l’anno successivo (ne’ tantomeno rimborsato!).
CHI NE USUFRUISCE Possono usufruire della detrazione tutti gli individui soggetti all’Irpef e non riguardano solamente i PROPRIETARI, ma anche tutti gli altri che siano titolari di diritti reali sugli immobili, e che ne sostengono le spese.
Ecco le varie categorie legittimate alle detrazioni: – il proprietario od il nudo proprietario; – il titolare di un diritto di usufrutto; – il titolare di un diritto di uso; – il titolare di un diritto di abitazione o superficie; – il locatario; – il comodatario; – il familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile, anche se non legalmente sposato (a patto che i bonifici e le fatture sono a lui intestati). Vedi Cassazione 26543/2008; – i soci di una cooperativa, sia essa divisa, indivisa o semplice; – gli imprenditori individuali, eccetto che per gli immobili strumentali o la merce; – l’acquirente che, nel caso di compromesso in fase di vendita, sia gia’ immesso nel possesso ed esegua per se’ i lavori (e’ necessario che il compromesso sia gia’ stato registrato e che l’acquirente indichi gli estremi di tale registrazione nell’apposito modulo di inizio lavori). Si puo’ effettuare detrazione anche nel caso in cui i lavori siano effettuati di persona e quindi siano da detrarre solamente le spese di acquisto dei materiali
LAVORI PER I QUALI E’ PREVISTO IL BONUS – le spese sostenute per eseguire interventi di manutenzione ordinaria nelle parti comuni di edifici residenziali, da dividere tra i condomini secondo le quote condominiali (non sono ammessi a determinare agevolazioni gli stessi interventi che, invece di essere effettuati su parti comuni, venissero invece attuati sulle proprieta’ private -appartamenti o villette, cantine, soffitte, garage); – gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati su immobili di qualsiasi categoria (anche rurale); – le opere di restauro e risanamento conservativo; – i lavori di ristrutturazione edilizia sia per gli appartamenti singoli che per gli impianti condominiali.
Qui di seguito, per comodita’, la definizione degli interventi edilizi ai sensi del “testo unico dell’edilizia” (d.p.r.380/01), art.3 comma 1 (lettere “a” e “b”): – interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; – interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche’ per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
Sono anche detraibili nella stessa misura: – le spese di progettazione e in generale quelle di prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. – le spese di acquisto dei materiali; – gli oneri di urbaizzazione; Un chiarimento importante: Dal 2011 (piu’ precisamente da Maggio) non e’ piu’ determinante, ai fini della possibilita’ di usufruire della detrazione, che nelle fatture venga evidenziato il costo della manodopera rispetto agli altri (vedi Dl 70/2011 art.7).
Non sono invece detraibili: – gli interessi passivi derivanti da mutui (stipulati per effettuare i lavori di restauro); – interessi bancari su scoperti od altro; – trasloco dei mobili, spostati per permettere l’esecuzione dei lavori; – custodia per i mobili.
COSA FARE PER USUFRUIRE DEL BONUS Dal Maggio 2011 non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva al centro operativo dell’Agenzia delle entrate. Al posto di questo adempimento ne sono stati introdotti altri, tra cui l’obbligo di conservazione -ed esibizione a richiesta- della documentazione inerente i lavori e l’immobile
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